Reso online: dal 19 giugno 2026 è cambiato tutto (te lo spiego in modo semplice)
Pulsante di recesso obbligatorio, procedure digitali, sanzioni fino a 10.000 euro. La nuova legge sul reso degli acquisti online è già in vigore. Ecco cosa devi sapere per non trovarti nei guai.
Dal 19 giugno 2026 ogni e-commerce che vende a consumatori italiani deve avere un pulsante di recesso nel proprio sito o app. Lo stabilisce il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo, introdotto dal D.Lgs. 209/2025 in attuazione della Direttiva UE 2023/2673.
Il diritto di recesso – 14 giorni per ripensarci, senza dare motivazioni – esisteva già. Quello che cambia è il come: non basta più indicare un’email o un modulo PDF da scaricare. Serve una funzione digitale dedicata, raggiungibile dallo stesso ambiente in cui si è fatto l’acquisto.
Se vendi online a consumatori italiani o europei, devi avere quel pulsante. Se compri, lo trovi nell’area ordini del negozio.
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TogglePerché questa norma
Comprare online richiede pochi clic. Restituire un prodotto, fino a ieri, poteva richiedere minuti di ricerca tra contatti nascosti e procedure macchinose. Il legislatore europeo ha voluto applicare lo stesso principio di semplicità anche al percorso inverso: se compri con un clic, devi poter recedere con la stessa facilità. Insomma, il reso online deve essere semplice tanto quanto l’acquisto di un prodotto/servizio sul sito.
Come funziona in pratica
La norma definisce una procedura precisa, non una semplice raccomandazione.
Il pulsante deve essere visibile e riconoscibile. Deve trovarsi in un’area facilmente raggiungibile – tipicamente la sezione “I miei ordini” – con una dicitura chiara come “Recedere dal contratto qui”. Niente icone senza testo, niente rimandi generici ad “assistenza” o “contattaci”.
Due passaggi obbligatori. Non basta un singolo clic. Prima il consumatore invia la dichiarazione di recesso con i propri dati e gli estremi dell’ordine, poi conferma con un secondo comando esplicito. Solo dopo questo secondo passaggio il recesso è valido. Lo scopo è evitare invii accidentali.
Ricevuta immediata. Dopo la conferma, il venditore deve inviare subito una ricevuta – di solito via email – con il testo della dichiarazione, data e ora. Questa ricevuta è la prova che il recesso è stato esercitato nei termini. Conta il momento in cui il consumatore trasmette la richiesta, non quello in cui il venditore la gestisce.
Anche senza account. Chi ha acquistato come ospite deve poter recedere lo stesso. Obbligare alla registrazione solo per restituire un prodotto non è conforme alla norma.
Restano invariate le regole generali: 14 giorni per decidere, nessun obbligo di motivazione, e la possibilità di usare comunque email, PEC o raccomandata accanto al pulsante, non al posto suo. Le spese di reso possono restare a carico del consumatore, ma solo se il venditore lo ha comunicato chiaramente prima dell’acquisto.
Cosa rischia chi non si adegua
Il termine di recesso si allunga da solo. Se l’informativa precontrattuale non menziona la funzione di recesso online, il periodo passa automaticamente da 14 giorni a 12 mesi e 14 giorni. Per un e-commerce con buoni volumi, un anno intero di finestra per i resi ha un impatto concreto.
Sanzioni fino a 10 milioni di euro. L’AGCM può qualificare l’assenza del pulsante come pratica commerciale scorretta. L’importo è proporzionato alla gravità, ma non si tratta di cifre simboliche.
L’obbligo riguarda tutti i contratti a distanza B2C conclusi tramite sito o app: e-commerce, marketplace, servizi digitali, abbonamenti. Vale anche per chi vende dall’estero a consumatori italiani o europei: conta dove si trova il cliente, non la sede del venditore.
Quando il recesso non si applica
Il pulsante deve esserci comunque, ma non tutti i prodotti danno diritto al recesso. L’art. 59 del Codice del Consumo elenca le eccezioni, che non cambiano rispetto a prima:
- Beni su misura o personalizzati
- Beni sigillati per ragioni igieniche, una volta aperti
- Contenuti digitali già fruiti con consenso espresso e rinuncia al recesso
- Servizi legati a una data specifica (alloggio, trasporto, noleggio, eventi)
- Giornali e riviste, esclusi gli abbonamenti
Per questi prodotti la funzione resta presente, ma il sistema deve riconoscere l’esclusione e informare il consumatore, invece di accettare una richiesta che non potrà avere seguito.
Cosa fare adesso
L’intervento tecnico – un form a due passaggi – non è complesso. Ma va accompagnato da una revisione dei documenti e dei flussi interni. Ecco una checklist essenziale:
- Il pulsante è visibile nell’area ordini, non solo nel footer o nelle FAQ?
- Funziona anche per chi ha acquistato senza account?
- La procedura prevede i due passaggi (dichiarazione + conferma)?
- Il sistema invia automaticamente la ricevuta con data e ora?
- I prodotti esclusi dal recesso sono correttamente segnalati?
- L’informativa precontrattuale e le condizioni di vendita sono aggiornate?
- Le richieste vengono archiviate e restano tracciabili?
Un avvertimento pratico: un modulo presente ma collegato a una casella email che nessuno legge non mette al riparo da nulla. La richiesta risulta ricevuta ma mai gestita – il che aggrava la posizione del venditore, non la migliora.
Domande frequenti
Da quando è obbligatorio?
Dal 19 giugno 2026, per tutti i contratti B2C conclusi tramite sito o app.
Vale anche per chi vende dall’estero?
Sì, se il cliente si trova in Italia o nell’UE. Conta la posizione del consumatore, non la sede del venditore.
Il pulsante sostituisce email e raccomandata?
No, si aggiunge. Il consumatore può ancora usare gli strumenti tradizionali, ma il venditore deve offrire anche la funzione digitale.
Tutti i prodotti sono soggetti al recesso?
No. Restano escluse le categorie già previste dall’art. 59 del Codice del Consumo: beni su misura, beni sigillati aperti, contenuti digitali fruiti con consenso, servizi legati a date specifiche.
La scadenza è passata, ma adeguarsi resta possibile – e ogni giorno senza la funzione attiva espone ai rischi descritti sopra. Se hai dubbi sul tuo caso specifico, scrivici: ti diciamo a che punto sei e cosa manca.


